Descrizione
In vista del referendum confermativo indetti per i giorni 22 e 23 marzo 2026, gli elettori italiani residenti all'estero votano per corrispondenza, ricevendo il plico elettorale direttamente al proprio indirizzo di residenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.
La predetta normativa, nel prevedere la suddetta modalità di voto per corrispondenza per tali elettori (i cui nominativi vengono inseriti d'ufficio nell'elenco degli aventi diritto al voto residenti all'estero), fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente ad essa.
In particolare, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. l, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell'art. 4 del d.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro giovedì 24 Gennaio 2026, preferibilmente utilizzando il modello allegato.
L'opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio. Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.
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VOTO DOMICILIO
Voto a domicilio: gli elettori che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali o sono intrasportabili, in quanto affetti da gravissime infermità, possono richiedere di votare presso il domicilio
Al Referendum confermativo del 22 e 23 marzo 2026 si applicano le disposizioni sul voto domiciliare previste dall'articolo 1 del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla Legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla Legge 7 maggio 2009, n. 46, in favore degli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione.
L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione elettorale, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 10 febbraio e lunedì 2 marzo 2026.
Tale ultimo termine (2 marzo 2026), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.
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Ultimo aggiornamento: 26 febbraio 2026, 10:03